
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
Approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con
le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27
aprile 2006 e 2 ottobre 2007. F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007
del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo. Iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10
febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG
in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo.
N 535 –
DISPOSIZIONI VARIE – Decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1956, n. 1286, col quale, sulla proposta del Ministro per la
difesa, la “Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo”
assume la denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri” e,
tra l’altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico. –
(Direzione generale personali civili e affari generali). – (Gazzetta
ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956.
Estratto della dispensa 50^ del Giornale Militare Ufficiale del 15
dicembre 1956
____________________
REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, col quale fu eretta in
ente morale la “Federazione Nazionale del Carabiniere Reale” e ne fu
approvato lo statuto organico;
Visti i regi decreti 25 agosto 1932, n. 1214 e 9 aprile 1935, n.
815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della
predetta Federazione, la quale, con l’occasione, assunse la
denominazione, rispettivamente, di “Federazione Nazionale del
Carabiniere Reale in Congedo” e di “Associazione Nazionale del
Carabiniere Reale in Congedo”;
Visto lo statuto – regolamento approvato dall’ex segretario del
disciolto partito nazionale fascista e pubblicato nel Foglio di
disposizioni dello stesso partito n. 1193-bis, in data 21 novembre
1938, statuto – regolamento col quale all’Ente in parola fu anche
imposta la denominazione di “Legione Carabinieri d’Italia”; Visto
l’art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale
i reparti d’arma e di specialità (Associazioni d’arma) dell’Esercito
furono posti sotto la vigilanza dell’ex Ministero della guerra, ora
della Difesa (Servizi per l’Esercito);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.
162, col quale la predetta Legione assunse la denominazione di
“Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” e ne fu
approvato il nuovo statuto organico;
Visto il foglio n. 040/8, del 21 febbraio 1955, con il quale la
Presidenza dell’Associazione in parola ha proposto per l’Ente la
nuova denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri” e
l’approvazione di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si
sono già pronunciate favorevolmente, a larghissima maggioranza, le
dipendenti assemblee sezionali;
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo
statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il
Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o
varianti che si fossero rese necessarie nel corso della sua
approvazione;
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo
1956, dal Comitato Centrale dell’Associazione in base alla
sopraspecificata disposizione finale-transitoria;
Riconosciuto che l’approvazione di tale schema di nuovo statuto
organico tende ad agevolare il funzionamento dell’Associazione di
cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme
regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali,
nonchè dei Consiglieri nazionali non di diritto; Visto l’art. 16 del
Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la Difesa;
Decreta:
Art. 1
L’
“Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo” assume la
denominazione di “Associazione Nazionale Carabinieri”.
Art. 2
Al
Ministro per la Difesa è devoluta l’alta sorveglianza
sull’“Associazione Nazionale Carabinieri”, al fine di assicurare che
la sua attività ed il suo indirizzo siano conformi alle direttive
generali del Governo. Il Ministro per la Difesa, qualora ritenga che
l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non
rispondano ai criteri di cui al precedente comma o, comunque, siano
in contrasto con gli scopi dell’Associazione quali risultino dallo
statuto di cui al successivo art. 3, può sciogliere il Consiglio
nazionale e nominare un Commissario straordinario.
Alla fine dell’esercizio finanziario previsto dal citato statuto,
l’Associazione è tenuta a rendere conto al Ministero della Difesa
(Servizi per l’Esercito) dell’impiego fatto degli eventuali
contributi da questo concessi, a qualsiasi titolo, nel corso
dell’esercizio medesimo.
Art. 3
E’
approvato l’accluso nuovo statuto organico della predetta
Associazione Nazionale, formato da n. 46 articoli, firmato dal
Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. Dato a Roma, il 25 luglio 1956
GRONCHI
Taviani
Visto: il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, il 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 50 - Carlomagno
VARIANTI deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del
27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f.n. 8/4303 in data 30 gennaio
2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10
febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG
in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo
STATUTO ORGANICO
Art. 1
(Associazione)
1. L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con
regio decreto 16 febbraio 1928, n. 461, allorché denominavasi
"Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in
Roma.
2. Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri.
Art. 2
(scopi)
1. L’Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si
propone i seguenti scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà
fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi
e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive
associazioni;
b) tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo
spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la
memoria dei suoi eroici caduti;
c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale,
culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti
e delle loro famiglie;
d) promuovere e partecipare – anche costituendo appositi nuclei – ad
attività di Volontariato per il conseguimento di finalità
assistenziali, sociali e culturali.
Art. 3
(Bandiere e Medagliere)
1. L’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a
dotarsi di Bandiera nazionale conforme al modello di cui
all’allegato n. 1 dello Statuto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.
2. L’Associazione custodisce il Medagliere dell’Arma fregiato dei
distintivi di tutte le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia ed
al Valor Militare concesse alla Bandiera dell’Arma, nonché di tutte
le ricompense individuali dell’Ordine Militare d’Italia e di tutte
le Medaglie d’Oro al Valore Militare, al Valor Civile, al Valore
dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica e della Croce d’onore concesse ai Carabinieri fin
dalla fondazione.
3. Le Bandiere ed il Medagliere intervengono alle cerimonie
ufficiali con scorte d’onore. Le scorte alla Bandiera e al
Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti
dell’Associazione.
Art. 4
(Uniforme e Distintivo Sociale)
1. Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività
istituzionali i soci indossano l’uniforme sociale della foggia
prescritta dal Regolamento al presente Statuto.
2. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo
sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n. 3 del già
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950,
n. 162.
Art. 5
(Categorie di Soci)
1. I soci dell’Associazione sono:
a) d'onore;
b) benemeriti;
c) effettivi;
d) collettivi;
e) familiari;
f) simpatizzanti.
2. Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti generali
dell'Arma ed il Vice Comandante generale dell'Arma in carica.
Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione
del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che
in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia
d'Oro al Valor Militare, Civile, dell’Arma dei Carabinieri,
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, della Croce d’onore
od i loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano
deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per
ferite o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i
già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari
e civili che abbiano titolo di particolare benemerenza verso
l'Associazione.
3. Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti
periferici, possono essere nominati soci benemeriti persone, enti o
soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione
considerevoli benefici o vantaggi.
4. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o
prestino servizio militare nell’Arma.
5. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che
costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale
convegno unificate dei vari reparti dell'Arma.
6. Possono essere soci familiari gli appartenenti al “nucleo
familiare” di coloro che abbiano prestato o prestino servizio
militare nell’Arma.
7. Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i
valori, lo spirito e le finalità statutarie dell’ANC. L’ammissione
di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.
Art. 6
(Posizione dei Soci)
1. L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro,
qualora particolari situazioni lo consiglino, il Presidente
Nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede
centrale dell'Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi
in attività di servizio.
2. Non possono far parte dell’Associazione e, se soci, ne vengono
radiati coloro che:
a) siano stati rimossi dai ruoli dell’Arma;
b) abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso.
3. I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati
rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure
restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad
autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si
provvede d’ufficio.
Art. 7
(Doveri dei Soci)
1. Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale
e materiale dell’Associazione.
Art. 8
(Diritti dei Soci)
1. Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze
Armate e nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno
diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno
all’Associazione.
2. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo
quanto disposto al successivo articolo 23.
Art. 9
(Provvedimenti disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente
morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a
conservare cariche sociali in seno all’ANC e la qualifica di socio.
2. A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si
rendano responsabili di:
a) inosservanza del dettato dell’art. 2 del presente Statuto nonché
delle disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari
ANC;
b) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma o
dell’ANC, possono essere adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o
scritto;
b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
c) espulsione per:
- mancanze di particolare gravità;
- comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle
precedenti sanzioni con riflessi sull’andamento delle attività
sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni
sull’immagine dell’Arma o dell’ANC;
- manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b).
3. La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo
art. 33.
Art.
10
(Procedure disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 9 vengono
adottati:
a) il richiamo, dal Presidente di Sezione, dall’Ispettore regionale
e dal Presidente nazionale;
b) la sospensione e l’espulsione, dall’Ispettore regionale,
direttamente o su proposta del Coordinatore Provinciale o del
Presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell’area di
rispettiva competenza nonché dal Presidente nazionale per gli
iscritti alla sede centrale o in sede di ricorso;
c) la rimozione, dal Presidente Nazionale, d’ufficio in caso di
diretta cognizione dei motivi che la prevedono o su proposta dei
responsabili delle articolazioni periferiche (Sezioni, Coordinatore
provinciale o Ispettori, sempre tramite gli Ispettori).
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti
lettere b) e c) deve essere acquisito il parere della Commissione di
disciplina di cui al successivo art. 27 se la competenza è
dell’Ispettore regionale e del Comitato centrale se è competente il
Presidente nazionale.
Il parere è obbligatorio ma non vincolante.
3. Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il
diritto di difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.
4. Per i soci iscritti alla sede centrale dell'Associazione, i
provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente
nazionale, sentito il Comitato centrale.
5. Il socio colpito da provvedimento – entro il termine di 30 giorni
dall’avvenuta notizia – può presentare ricorso:
a) all’Ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal
Presidente di Sezione;
b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall’Ispettore.
L’Ispettore Regionale ed il Presidente Nazionale – sentiti
rispettivamente la Commissione di disciplina ed il Comitato centrale
– decidono insindacabilmente.
6. I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale dell’Associazione
vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere
del Comitato centrale.
I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in forma
irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in
considerazione costituendo per sé palese mancanza disciplinare.
7. Il giudizio relativo a tale irricevibilità spetta,
insindacabilmente al Comitato centrale o al Consiglio nazionale,
rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti
alle Sezioni oppure alla Sede centrale.
8. Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di
attuazione.
Art.
11
(Perdita della qualità di socio)
1. I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per
volontaria rinuncia.
2. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde
il diritto all’uso del distintivo sociale e della tessera – che deve
essere ritirata – nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio
morale, assistenziale ed economico connesso all’appartenenza
all’Associazione.
E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera
per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi
provveda entro un termine di tre mesi
Art.
12
(Nomina del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali – di
cui uno vicario – vengono eletti, nel loro seno, da nove
consiglieri, possibilmente tre per ciascuna categoria di ufficiali,
marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri – eletti dagli
Ispettori regionali tra i soci delle sezioni di Roma non facenti
parte dei Consigli direttivi delle Sezioni stesse.
Art.
13
(Funzioni del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)
1. Il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte
le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la
migliore applicazione dello statuto e del regolamento.
2. I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono
gli incarichi di volta in volta ed essi affidati.
3. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il
Vice Presidente vicario.
Art.
14
(Composizione del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale è costituito:
a) dal Presidente nazionale che lo presiede;
b) dai due Vice Presidenti;
c) dagli Ispettori regionali quali membri di diritto;
d) dai sei Consiglieri che residueranno dopo l’elezione del
Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, di cui al
precedente art. 12
e) dal Segretario nazionale che è nominato dal Presidente nazionale
fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto;
f) dal direttore responsabile dell’organo di stampa
dell’Associazione nominato dal Presidente Nazionale sentito il
Comitato centrale, senza diritto al voto.
Art.
15
(Funzioni e attività del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e
consuntivo della Sede centrale dell'Associazione, nonché in materia
organizzativa ed operativa a livello generale;
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche
al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione;
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente;
d) delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento.
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale, ogni
qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso almeno una volta
all’anno, non oltre il mese di maggio, per l'approvazione dei
bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un
terzo dei suoi componenti.
I componenti il Consiglio nazionale residenti fuori Roma potranno
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine
del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale è necessaria
la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.
Per la deliberazione delle modifiche allo statuto è necessaria la
presenza dei tre quarti dei consiglieri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art.
16
(Comitato centrale)
1. Il Comitato centrale è costituito da:
a) Presidente nazionale;
b) Vice Presidenti nazionali;
c) Consiglieri nazionali;
d) Segretario nazionale senza diritto al voto.
2. Compito del Comitato centrale è quello di collaborare con il
Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e
nella soluzione di casi urgenti.
Assolve altresì i compiti consultivi previsti dall’art. 10 del
presente Statuto.
Art.
17
(Segretario Nazionale)
1. Il Segretario nazionale:
a) amministra i beni della Sede centrale dell'Associazione;
b) coadiuva il Presidente nazionale;
c) provvede alle varie incombenze amministrative;
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono,
poi, presentati al Consiglio nazionale, per l'approvazione, non
oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente nazionale,
sentito il Comitato centrale.
Art.
18
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal
Comitato centrale.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio
controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili,
nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da
rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al
Consiglio nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del
precedente art. 15.
Art.
19
(Ispettori Regionali)
1. Gli Ispettori regionali vengono eletti per referendum dai
Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione, con procedura
precisata nel regolamento.
La Presidenza Nazionale proclama eletto il socio segnalato dal
maggior numero di sezioni. 2. Gli Ispettori:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale;
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente
nazionale da parte delle Sezioni;
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento
delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del
regolamento dell'Associazione, anche nel settore del Volontariato;
d) mantengono relazioni con i Comandi dell'Arma e con le autorità
militari e civili nella sede dell'Ispettorato;
e) eseguono, per incarico del Presidente nazionale o d’iniziativa,
motivate ispezioni ed inchieste;
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente
nazionale.
3. In caso di indisponibilità dell'Ispettore competente il
Presidente nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci
particolarmente qualificati.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e di
controllo, gli Ispettori si avvalgono di Coordinatori provinciali
(Delegato regionale per la Val d’Aosta) eletti tra i soci effettivi
non in servizio dai Presidenti delle Sezioni della provincia.
Art.
20
(Sezioni)
1. Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto
fra i possibili soci effettivi un numero di adesioni non inferiore a
quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente
autorizzata dal Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione,
ne informa il Comitato centrale.
2. Il limite delle quindici adesioni non è applicabile alle sezioni
estere.
Art.
21
(Presidente di Sezione)
1. Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali
dell’Associazione;
b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale,
ricreativa ed economica dei soci;
c) attua le direttive degli Ispettori e facilita questi
nell'assolvimento delle loro attribuzioni;
d) può avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal
Consiglio e da lui presieduto, per un più efficace sviluppo
dell’attività organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale;
e) per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e
culturali il Presidente di Sezione – sentito il Consiglio sezionale
– può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie
effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a
chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti.
Tale gruppo assume la denominazione di “Gruppo delle Benemerite”.
In occasione di manifestazioni ufficiali le “benemerite” indossano
l’uniforme sociale prevista dal Regolamento di attuazione.
2. E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio
di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.
Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte
le iniziative che importino aggravi al bilancio della Sezione o ne
implichino impegni morali.
Art.
22
(Vice Presidente di Sezione)
1. Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta,
possono eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il
Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli
incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati.
2. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere
più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di
assenza, il Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal
Consiglio di Sezione nel proprio seno.
Art.
23
(Costituzione ed elezione del Consiglio di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, è
costituito in base al numero dei soci, secondo quanto stabilito dal
Regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,
compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei soci.
2. All’Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci
effettivi non in servizio iscritti alla Sezione e alla Sottosezione
in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Il
socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro
socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una
delega per singolo socio.
3. L’assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è
presente almeno la metà dei soci della Sezione – compresi quelli
delle Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque sia
il numero dei soci presenti e rappresentati. Tra la prima e la
seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.
4. L’Assemblea elettorale è convocata dal Presidente di Sezione – o
dal Commissario straordinario nell’ipotesi di cui all’articolo 33 –
con avviso da inviarsi ai soci almeno trenta giorni prima dalla data
stabilita per la riunione.
5. Le candidature vanno presentate al Presidente di Sezione almeno
cinque giorni prima dell’Assemblea elettorale. Ogni socio effettivo
può proporre la propria candidatura, dichiarando di accettare
l’eventuale elezione.
6. Il Presidente di Sezione espone all’albo le candidature pervenute
e predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati
elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
7. L’elettore può votare per la metà più uno dei componenti
dell’organo da eleggere. Si intendono eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità viene
proclamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado.
8. Qualora nessuna candidatura venisse presentata nei termini di cui
sopra, l’Assemblea elettorale nominerà una commissione di tre membri
per la compilazione di una lista unica, da sottoporre al voto dei
soci presenti e rappresentati.
9. Lo svolgimento dell’Assemblea elettorale è disciplinato dal
Regolamento.
Art.
24
(Funzioni del Consiglio di Sezione)
1. Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione;
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga
di sentirlo;
c) è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni
trimestre.
2. Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente
quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri.
Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario,
senza diritto al voto, il Segretario della Sezione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria
la presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Art.
25
(Segretario di Sezione)
1. Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i
soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo
della Sezione;
b) provvede alle varie incombenze amministrative;
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla
revisione del Consiglio di Sezione.
Art.
26
(Sottosezione)
1. Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di
adesioni, stabilito dall'art. 20 per la costituzione della Sezione,
può costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque
iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un
Fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa
parte del Consiglio di Sezione senza diritto al voto.
Art.
27
(Commissione di disciplina)
1. Presso ogni Ispettorato regionale è costituita una commissione di
disciplina composta dai tre Presidenti di Sezione della Regione più
elevati in grado o più anziani nel grado.
Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano, assume
la presidenza.
In caso di incompatibilità, per coinvolgimento personale,
l’Ispettore procede alla nomina temporanea di sostituto.
Art.
28
(Approvazione della nomina di cariche sociali)
1. La nomina del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazionali
e dei Consiglieri nazionali non di diritto devono essere approvate
dal Comandante Generale dell’Arma.
2. Le nomine degli Ispettori regionali, dei Presidenti, Vice
Presidenti e Consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente
nazionale.
Art.
29
(Durata delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono
essere confermate secondo le previste procedure.
2. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per
dimissioni o per rimozione.
3. Qualora nel Consiglio nazionale o nei consigli Sezionali venga a
mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il
socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli
eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è concessa
facoltà al Presidente nazionale di provvedere con incarichi
particolari per il residuo periodo di carica.
Art.
30
(Retribuzione delle cariche sociali)
1. Le cariche sociali non sono retribuite.
Art.
31
(Diminuzione dei soci di una sezione)
1. Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al
disotto del minimo stabilito dall'art. 20, il Presidente nazionale
può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa oppure la sua
trasformazione in Sottosezione.
Art.
32
(Beni delle Sezioni sciolte o trasformate in Sottosezioni)
1. Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa
appartenenti passeranno alla sede centrale dell'Associazione; in
caso di trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla
quale verrà a dipendere.
Art.
33
(Rimozione delle cariche sociali)
1. L’Ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti
riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9, comma 2° o che
persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può essere
rimosso dal Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti
il Consiglio nazionale.
2. Il Presidente nazionale – d’iniziativa o su proposta
dell’Ispettore regionale – ha la facoltà di:
a) Rimuovere un Coordinatore provinciale o Presidente di Sezione –
anche in via cautelare e sentito il Comitato centrale – per gravi
fatti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 9, comma 2°, per
irregolarità di carattere amministrativo o per inattività;
b) Sciogliere un Consiglio sezionale per insanabili contrasti
interni, per irregolarità di carattere amministrativo o per
inattività.
3. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente
nazionale, su proposta dell'Ispettore regionale, nominerà un
Commissario straordinario, il quale provvederà alla ordinaria
amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi
dalla data dello scioglimento.
4. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale,
previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del
Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un
Ispettore regionale, nominando per sostituirlo un Ispettore ad
interim.
5. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione,
il Consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro secondo
il disposto dell'art. 29, provvede alla elezione del nuovo
Presidente.
Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente
nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente
quanto stabilito dal precedente art. 12.
Art.
34
(Finanze e bilanci)
1. L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle
Sezioni sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno
solare.
2. La Sede centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio
preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno
precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli
all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di maggio.
3. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non
oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del
bilancio consuntivo dell'Associazione.
4. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale
dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese
di marzo di ogni anno.
5. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una
volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione dei
bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in
corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita
e lo sviluppo della Sezione.
6. Per la validità dell’assemblea e per le eventuali deleghe valgono
le prescrizioni di cui all’art. 23, commi 2° e 3°.
7. Gli Ispettori devono far tenere alla Presidenza
dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno, la
contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il
funzionamento dei loro uffici.
Art.
35
(Entrate della Sede centrale)
1. Le entrate della Sede centrale dell’Associazione sono costituite:
a) dalla percentuale sulle quote annuali dei soci delle Sezioni, una
parte della quale è devoluta al funzionamento degli uffici degli
Ispettori regionali e rimborso spese degli Ispettori e Coordinatori
provinciali;
b) dalle quote annuali dei soci iscritti direttamente alla Sede
centrale dell’Associazione;
c) dalla quote volontariamente versate dai militari in servizio;
d) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni;
e) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal
Presidente nazionale;
f) dalla rendita dei fondi assistenziali.
Art.
36
(Entrate degli Ispettori regionali)
1. Le entrate degli Ispettori regionali sono costituite:
a) dalle somme assegnate dalla Presidenza nazionale per lo
svolgimento delle funzioni loro devolute;
b) dalle rendite dell’eventuale fondo di ogni Ispettore regionale.
Art.
37
(Entrate delle Sezioni)
1. Le entrate delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote annuali dei soci dedotta la percentuale prevista
dalla lettera a) dell’articolo 35;
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati
dall’assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta alle quote
annuali;
c) dagli eventuali contributi volontari dei soci;
d) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal
Presidente nazionale;
e) dalla rendita del fondo sezionale.
Art.
38
(Definizione delle quote contributive)
1. La misura delle quote previste dalle lettere a) e b)
dell'articolo 35 e dalla lettera a) dell'articolo 37 è annualmente
stabilita dal Consiglio nazionale che definisce anche la percentuale
di cui alla lettera a) dell’articolo 35.
2. La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata
alla discrezione dei soci stessi.
Art.
39
(Regolamento di esecuzione)
1. Il regolamento per l’esecuzione del presente Statuto viene
redatto dalla Presidenza Nazionale e sottoposto all’approvazione del
Consiglio nazionale.
Si dà mandato al Presidente nazionale di procedere al deposito del
presente Statuto negli atti di un notaio a sua scelta, nonché di
attivare le pratiche per l’iscrizione dell’Associazione nel Registro
delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del
Governo-Prefettura di Roma.
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